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NATALE MARIELLA: CONFERMATE PER IL 2011 LE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI


NATALE MARIELLA: CONFERMATE PER IL 2011 LE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

L’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 21.06.2011 conferma le agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori nelle stesse misure previste per l’anno scorso.

Due sono le tipologie di bonus concesse:

 la deduzione forfettaria dal reddito d’impresa, da riportare nel mod. Unico per:

- i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore;

- i motoveicoli e gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg utilizzati nell’attività d’impresa;

- le trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale in cui ha sede l’impresa;

 il credito d’imposta per il recupero delle somme versate nel 2010 a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale (SSN).

L’art. 66 comma 5 del T.u.i.r., prevede che, le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi godono di una deduzione forfettaria dal reddito, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore. Tale deduzione è diversa a seconda che il trasporto sia effettuato nella regione/i confinanti o oltre tale ambito.

Infatti la misura della deduzione è pari a:

 7,75 € per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti;

 15,49 € per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre tale ambito.

La deduzione, indipendentemente dal numero dei viaggi, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, e per poterne usufruire, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto in cui siano indicati:

 i viaggi effettuati, la loro durata e la località di destinazione;

 gli estremi dei documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.

I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine previsto per l'accertamento. Tale deduzione è riconosciuta anche ai soci delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e alle imprese di autotrasporto merci che siano:

 in contabilità semplificata;

 in contabilità ordinaria per opzione.

Sono, pertanto, escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

In aggiunta alla deduzione di cui sopra, è prevista, inoltre, una deduzione forfettaria annua di € 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa (non solo a titolo di proprietà, ma anche in base a contratto di leasing o altro titolo diverso) e avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg. Questo secondo tipo di deduzione, a differenza del primo, è riconosciuto solo alle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata.

Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, infine, anziché dedurre analiticamente le spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono fruire di una determinata deduzione forfettaria, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a:

 € 59,65 al giorno per le trasferte Italia;

 € 95,80 al giorno per le trasferte Estero.

Possono fruire di questa terza deduzione tutte le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Gli importi delle deduzioni forfettarie, benché siano previsti in misura precisa nel T.u.i.r., sono fissati annualmente per tener conto delle risorse finanziarie stanziate e delle variazioni Istat. Pertanto, nel corso degli anni le misure delle deduzioni forfettarie sono state modificate e quest’anno sono state confermate quelle stabilite l’anno scorso.

In particolare, a seguito della ripartizione delle risorse stanziate dalla Legge Finanziaria 2010, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 21 giugno 2011, ha confermato anche per il periodo d’imposta 2010 le stesse misure delle deduzioni per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi previste per il 2009.

In particolare:

 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2010, nelle seguenti misure:

 € 56,00 per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti;

 € 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito;

 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa è poi prevista una deduzione forfettaria per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e cioè pari a € 19,60.

Restano ferme anche le misure delle deduzioni forfettarie relative a:

 motoveicoli e autoveicoli utilizzati nell’attività d’impresa e aventi massa complessiva a pieno carico ≤ 3.500 Kg, la cui deduzione è pari a € 154,94 per ognuno dei veicoli;

 le trasferte dei dipendenti fuori del territorio comunale, pari a:

. € 59,65 al giorno per le trasferte Italia;

. € 95,80 al giorno per le trasferte Estero

Le tre deduzioni sopra analizzate possono essere fatte valere all’interno di UNICO 2011 relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2010.

La deduzione per i trasporti effettuati dall’imprenditore o dai soci di società di persone (imprese in contabilità semplificata) può essere fatta valere rispettivamente:

 in UNICO PF 2011, nel rigo RG20, colonna 3

 in UNICO SP 2011, nel rigo RG21, colonna 4

Se l’impresa individuale o la società di persone è in contabilità ordinaria per opzione, i righi interessati sono, invece, i seguenti:

 in UNICO PF 2011, il rigo RF39, dove deve essere indicato il codice “99”

 in UNICO SP 2011, il rigo RF47, dove deve essere indicato il codice “99”

La deduzione ulteriore di € 154,94 per ciascun motoveicolo ed autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa di massa non superiore a 3,5 tonnellate, che, come abbiamo detto, spetta solo alle imprese in contabilità semplificata, trova spazio:

 in UNICO PF 2011, nel rigo RG20, colonna 3

 in UNICO SP 2011, nel rigo RG21, colonna 4

Il terzo tipo di deduzione, infine, quello relativo alle trasferte dei dipendenti, che spetta sia alle imprese in contabilità semplificata che a quelle in contabilità ordinaria, deve essere indicato in UNICO 2011 nel seguente modo:

- se l’impresa è in contabilità semplificata, la deduzione deve essere indicata fra le spese per il personale all’interno dei righi:

 RG14 di UNICO PF 2010, nel caso di impresa individuale

 RG15 di UNICO SP 2010, nel caso di società di persone

 - se l’impresa è in contabilità ordinaria, occorre effettuare una variazione in aumento per l’ammontare delle spese di trasferta contabilizzate (vitto e alloggio) nei seguenti righi:

 RF39, codice 99, nel caso di ditta individuale

 RF29, codice 99, nel caso di società di persone

 RF32, codice 99, nel caso di società di capitali

Occorre, inoltre, effettuare una variazione in diminuzione per l’importo della deduzione forfettaria spettante nei seguenti righi:

 RF39, codice 3, nel caso di ditta individuale

 RF47, codice 3, nel caso di società di persone

 RF54, codice 3, nel caso di società di capitali

Oltre alle deduzioni sopra esaminate, le imprese di autotrasporto in conto terzi o in conto proprio, possono beneficiare di un credito d’imposta per recuperare quanto versato nel 2010 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questo beneficio è stato introdotto dalla Legge 266/2005 e poi è stato prorogato di anno in anno.

Grazie alla Legge di stabilità 2011 anche per il periodo d’imposta 2011 sarà possibile fruire di tale agevolazione.

Con il comunicato stampa del 21 giugno 2011 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le imprese di autotrasporto possono utilizzare in compensazione, fino ad un importo massimo di 300, le somme versate nel 2010 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati.

Si evidenzia che, mentre le deduzioni forfettarie previste dal TUIR riguardano solo le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi e possono essere fatte valere in UNICO 2011, dove andranno ad abbattere il reddito imponibile, come prima esaminato, l’agevolazione prevista dalla L. 266/2005 può essere fatta valere esclusivamente in compensazione di altri tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo “6793”.

L’importo utilizzato in compensazione dovrà essere riportato nella sezione RU del Mod. Unico 2012. Relativamente al credito utilizzato nel 2010, quindi, il contribuente dovrà ricordarsi di indicare nel mod. Unico 2011, alla sezione XV del quadro RU, l’ammontare del credito spettante, quello compensato e in caso di utilizzo in eccesso, l’importo riversato tramite ravvedimento operoso.

Fonte: Anita

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